Will it be a way out?


Grazie al GreenPass si può far ripartire il

Mondo degli Spettacoli ed Eventi?!

Ormai è ben nota la soluzione dell’ Unione europea, la quale ha trovato l’accordo per creare un certificato digitale (il green pass), per facilitare la libera circolazione sicura dei cittadini nell’UE durante la pandemia Covid-19.

Ma nell’ ambito degli Spettacoli ed Eventi, come funziona? E’ possibile tornare ad Organizzare Fiere, Sagre e Manifestazioni di ogni genere?

Se siete curiosi, date un’occhiata al Blog qui sotto!


Innanzi tutto, cosè il Green Pass? Quanto dura?

Non è altro che una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità che scatta dopo i 15 giorni dalla prima dose.

Questa prima validità dura fino alla seconda dose, che quindi la estende ulteriormente di nove mesi.

Ne deriva che la validità varia a seconda dei tempi di richiamo con la seconda dose. Se il richiamo è a quasi tre mesi, con Astrazeneca ad esempio, alla fine si avrà un anno di validità.

Il Green pass è obbligatorio a prescindere dal colore della zona e dovrà essere esibito per: consumare al tavolo in ristoranti e bar al chiuso; per accedere a musei e mostre; per assistere a spettacoli aperti al pubblico, ma anche a concerti, eventi e competizioni sportive; per partecipare alle attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi; per entrare in centri benessere e strutture sportive al chiuso come piscine, palestre, o campi per sport di squadra, ma anche nei centri termali; per accedere a strutture sanitarie e RSA; per entrare in parchi tematici e di divertimento; per partecipare a fiere, sagre, convegni e congressi; per partecipare a feste e ricevimenti o ai concorsi pubblici e, infine, per accedere a sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò.

Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19?

L’accesso a sagre, fiere e locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.

In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.


L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione verde COVID-19


La mascherina? E’ obbligatoria?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati in

tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico, tranne quando si è in presenza soltanto di persone conviventi.
Devono inoltre essere obbligatoriamente indossati all’aperto:
– in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti (per esempio quando si è in coda o ci si trova in un mercato o in una fiera);
– negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie;
– in presenza di persone delle quali si conosca una alterata funzionalità del sistema immunitario.

L’obbligo non è comunque previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito.


Fonti!

Il sito web del Governo Italiano!


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